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Rolfi: nasce la diffida preventiva in Lombardia, provvedimento approvato

diffida preventiva

Assessore: misura antiburocrazia, crediamo nella buonafede degli agricoltori

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva la costituzione dell’istituto della diffida preventiva. “Abbattiamo la burocrazia – ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi, promotore del provvedimento e i costi per gli agricoltori lombardi. Finalmente l’imprenditore agricolo che commette un errore nella compilazione dei documenti avrà 20 giorni per sanare la propria posizione prima di essere costretto a pagare una multa”.

Dalla parte dei cittadini

“Le istituzioni – ha aggiunto l’assessore Rolfi – devono essere dalla parte dei cittadini e credere nella loro buonafede”.

Comportamenti virtuosi

L’istituto della diffida vuole indurre comportamenti virtuosi che possano evitare di portare a compimento il procedimento sanzionatorio.

Violazioni sanabili

In materia di agriturismo si considerano sanabili le violazioni afferenti all’esposizione della segnaletica, della Scia e della carta di provenienza dei prodotti, nonché le violazioni afferenti all’inosservanza di alcuni degli obblighi di chi svolge l’attività agrituristica e all’inosservanza di alcuni requisiti e standard minimi per l’esercizio dell’attività enoturistica.

Fertilizzanti azotati

In materia di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati si considerano sanabili tutte le violazioni riconducibili a tre tipologie: violazioni relative ad aspetti di carattere amministrativo, violazioni relative ad aspetti gestionali e violazioni relative ad aspetti strutturali.

Regione alleata delle imprese

“Chi fa impresa in Lombardia – ha concluso l’assessore Rolfi – trova un alleato nella Regione. L’agricoltura lombarda è fortemente distintiva e garantisce qualità dei prodotti e sicurezza alimentare, oltre al presidio ambientale del territorio. Vogliamo che gli agricoltori debbano dedicare meno tempo alla burocrazia”.

Scambio delle informazioni

Fondamentali per la corretta applicazione dell’istituto della diffida saranno lo scambio di dati e informazioni tra i diversi soggetti che svolgono attività di controllo, per consentire la verifica dell’insussistenza di un’altra diffida nei cinque anni precedenti, e la definizione delle modalità di ottemperanza, relativa comunicazione e verifica dell’ottemperanza stessa.

gus

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