Lombardia Notizie / In Evidenza

Coronavirus, presidente Fontana su ordinanza del Governo

coronavirus ordinanza governo

“Valuto questa ordinanza del Governo sul coronavirus un provvedimento per accentuare le misure di distanziamento e renderle omogenee sull’interno territorio nazionale, soprattutto per evitare che il prossimo week end diventi un’occasione di svago. Alla scadenza – il 25 marzo – del DPCM siamo certi che il Governo assumerà misure davvero efficaci e decisive nella lotta contro il virus. La Lombardia si aspetta questo per uscire dal tunnel”. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando quanto deciso nella serata di venerdì 20 marzo dal Governo.

gal

ECCO IL TESTO INTEGRALE

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto   il   regolamento   per   la   polizia    sanitaria    della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio  1940,  n.
1045; 
  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero; 
  Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21  del  27
gennaio  2020;  del  30  gennaio  2020,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 26  del  1°  febbraio  2020;  del  21
febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 44 del 22 febbraio 2020; nonche' le ordinanze  del  12,  14  e  15
marzo 2020, in corso di pubblicazione; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19»; 
  Visto il  decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11,  recante  «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento
dell'attivita' giudiziaria»; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni
urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto necessario  adottare,  sull'intero  territorio  nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Ulteriori misure urgenti di contenimento 
            del contagio sull'intero territorio nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19  sono  adottate,  sull'intero   territorio   nazionale,   le
ulteriori seguenti misure: 
    a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle
aree gioco e ai giardini pubblici; 
    b) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa
all'aperto;  resta  consentito  svolgere  individualmente   attivita'
motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 
    c) sono chiusi gli esercizi di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri,
nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali;
restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con
obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro; 
    d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli  altri  che
immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni,  e'  vietato  ogni
spostamento verso abitazioni diverse da quella  principale,  comprese
le seconde case utilizzate per vacanza. 
 Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla
data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  competenti  organi   di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 marzo 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg. n. 449 
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima