“Ferma restando la norma regionale (in particolare DDUO n. 12453/2012 e DGR 342/2023) che stabilisce tassativamente che i requisiti di accesso devono essere presentati dagli studenti agli enti di formazione all’atto dell’iscrizione ai corsi, per venire incontro alla necessità di formare personale Ausiliari Socio-Sanitari (ASA) e Operatore Socio-Sanitario (OSS) da inserire nelle strutture regionali della Lombardia, in via del tutto eccezionale e per un periodo di sei mesi, qualora sia accertata e dimostrata la difficolta di ottenere in tempi brevi la dichiarazione di valore dell’Ambasciata italiana nel Paese d’origine come stabilito dalla norma, è consentito di iscrivere gli allievi ai corsi ASA e OSS pur in assenza della dichiarazione di valore (documento che certifica il valore di un titolo professionale, di studio o accademico ottenuto all’estero)”. È quanto prevede una Nota dell’Assessorato regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro.
Accesso corsi ASA e OSS in Lombardia
“L’ente di formazione – viene specificato, ancora da Regione Lombardia – deve comunque accertarsi del livello di scolarizzazione dell’allievo in fase di iscrizione e sollecitare gli allievi alla presentazione della dichiarazione di valore appena possibile. La dichiarazione di valore deve essere, in ogni caso, presente agli atti prima dell’esame finale. E pertanto – si ribadisce – che nessun allievo può accedere all’esame finale se non è in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla norma. Ivi compresa la dichiarazione di valore”.
Le traduzioni asseverate
Resta inteso, come stabilito dalla norma, che le traduzioni asseverate (eccetto per i casi di cittadini ucraini e di rifugiati qualora sia chiaro il livello di solarizzazione) non costituiscono titolo idoneo per l’accesso ai corsi ASA e OSS e agli esami finali. Così come le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i fruitori dei corsi e gli enti accreditati erogatori, per effetto dell’amissione al corso in assenza della dichiarazione di valore o dell’attestato di corrispondenza o di comparabilità del CIMEA, riguarderanno esclusivamente le due dette parti interessate e non potranno coinvolgere in alcun modo Regione Lombardia.